LO STATUTO DEL RIONE ROSSO

Titolo I
Costituzione e scopi
ART. 1
1° c.ma: E’ allo spirito, alla storia, alla tradizione della premessa storica cui si ispirano, traggono origine e sviluppano la loro attività, i Rioni della Città di Faenza.
ART. 2
1° c.ma L’alto Patrocinio dei Rioni, come istituzione di cospicuo interesse cittadino, spetta al Comune di Faenza.
ART. 3
1° c.ma Il Rione è un ente autonomo e come tale provvede alla propria amministrazione, svolgendo la propria attività in modo indipendente, conformando altresì i propri atti (Statuti – Regolamenti – Delibere) al Regolamento del Niballo approvato dal Consiglio Comunale con atto del 10/06/1993, Prot. 5622, verb.180.
ART. 4
1° c.ma Il Rione ha sede in locali forniti dal Comune, adeguati allo svolgimento dell’attività rionale.
2° c.ma Il Rione può, comunque, acquistare beni mobili, immobili e terreni per conto proprio e per qualsiasi uso ne voglia fare.
ART. 5
1° c.ma Il territorio del rione è costituita dalla zona sottospecificata in cui, attualmente, sono divise le aree urbane ed extraurbane del Comune di Faenza.
2° c.ma Il Rione Rosso si identifica nella zona racchiusa nel lato Nord della Piazza della Libertà, Corso Garibaldi, Via Ravegnana, Corso Mazzini, Via Oberdan, Via Emilia Ponente fino al confine del comune, escluso il Castello di Granarolo.
ART. 6
1° c.ma Il Rione Rosso ha per stemma uno scudo da guerra con feritoia, in campo rosso, braccio sinistrochiero vestito, teso al naturale, armato di stocco con punta in alto.
2° c.ma Le insegne rionali, bandiere, stemmi, imprese, costumi, armi antiche e raffigurazioni singole e/o collettive, non possono essere riprodotte o esposte al pubblico o diffuse a terzi, senza la preventiva autorizzazione del governo del Rione.
ART. 7
1° c.ma Il rione ha il preciso e primario compito di tendere, con tutte le proprie forze, alla vittoria del Niballo.
2° c.ma La vittoria del Palio deve essere perseguita sempre nel più rigido rispetto della serietà e rettitudine delle leggi della “cavalleria”, e mirare alla migliore riuscita della Giostra in tutto il suo complesso.
3° c.ma Il Rione al fine di perseguire una migliore riuscita del Palio, in tutto il suo complesso, istituisce un gruppo di Alfieri sbandieranti e Musici che dovranno esprimere le più alte tradizioni sia nell’ambito cittadino che fuori.
4° c.ma In via complementare, il Rione tende a promuovere attività di carattere culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale, rivolte ai soci e non, ed a tutte le fasce sociali, senza discriminazione alcuna.
ART. 8
1°c.ma Il Rione non può essere sciolto; qualora intervengano gravi motivi di difficoltà per il Rione, o in caso di mancato rispetto dei regolamenti Municipali, o per fatti tali da arrecare pregiudizio alla continuità del Rione, il Consiglio degli Anziani nominerà un Vicario straordinario avente compiti di reggenza, ed alle cui direttive tutto il Popolo del Rione dovrà sottostare.
ART. 9
1° c.ma Il Patrimonio del Rione, di qualsiasi natura, ed acquisito con qualsiasi mezzo, costituisce patrimonio rionale e, come tale, non può essere in alcun modo alienato o distratto.
2° c.ma Resta inteso che, limitatamente a beni immobili giudicati fuori uso, non più utilizzabili o comunque non più aderenti alle esigenze richieste, deve essere adottata delibera di alienazione dal Governo, intendendo che l’eventuale realizzo venga riutilizzato per beni patrimoniali del Rione.
TITOLO II
Ordinamento del Rione
ART. 10
1° c.ma Il rione Roso è una libera associazione a carattere culturale, socile, ricreativa, senza scopi di lucro, determinata dal territorio che occupa, dai beni patrimoniali di proprietà od amministrati e dai soci aderenti al sodalizio.
ART. 11
1° c.ma L’amministrazione e la direzione del Rione sono rette dal Governo del Rione secondo criteri di economicità e del “buon padre di famiglia”.
ART. 12
1° c.ma Gli organi del Rione sono:
Il Popolo
La Magistratura
Il Governo
Il Capo Rione
La Direzione del Circolo
CAPO I
Il Popolo del Rione
ART. 13
1° c.ma Il Popolo del rione, riunito in Arengo, sovrano
2° c.ma La propria potestà la esercita nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto.
3° c.ma L’Arengo è valido qualsiasi sia il numero dei presenti.
4° c.ma L’Arengo è riunito, ordinariamente, almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e per venire edotto sulla situazione rionale.
5° c.ma Viene inoltre riunito su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, o per convocazione del Governo o del solo Capo Rione.
6° c.ma Elegge, per chiamata alle urne ogni tre anni, entro il 31 ottobre: il Capo Rione, 1l Capitano, 6 Consoli, 4 Magistrati, il Direttore, 1 Coadiutore.
7° c.ma Il popolo del Rione, riunito in Arengo, straordinario, può delegittimare il Governo, costringendolo alle dimissioni, esprimendo un voto palese di contrarietà che deve corrispondere almeno al 50%, più uno, dei Soci del Rione.
ART. 14
1° c.ma Il Popolo del Rione è costituito da soci che, senza alcuna diversità di sesso od altro, abbiano espresso desiderio di far parte di codesto sodalizio.
2° c.ma Chiunque a sedici ani compiuti, per volontaria adesione, intenda acquisire la qualifica di socio del Rione, deve farne domanda scritta alla Segreteria rionale corredandola delle firme di presentazione di almeno due associati al Rione da oltre due anni.
3° c.ma La domanda va pubblicata all’Albo rionale per almeno quindici giorni;
4° c.ma L’ammissione di un nuovo socio, o l’accettazione di dimissioni volontarie scritte, sono di competenza del governo, mentre gli eventuali provvedimenti disciplinari sono di competenza della Magistratura Rionale.
ART. 15
1° c.ma Il socio ha l’obbligo di prendere visione, di controfirmare, di rispettare e far rispettare il presente Statuto, condividendone le finalità e gli impegni.
2° c.ma La qualifica di “socio” comporta il dovere di corrispondere le quote associative nei tempi e nelle quantità stabilite dal Governo.
ART. 16
1° c.ma Il socio non può assumere cariche negli organi rionali prima che siano trascorsi due anni dalla data di ammissione.
2° c.ma Il diritto di voto può essere espresso dal giorno successivo all’accoglimento della domanda.
3° c.ma Il frequentare assiduamente od utilizzare costantemente le strutture ed attrezzature del Circolo Ricreativo, e comunque qualsiasi patrimonio rionale, è esclusiva prerogativa dei Soci del Rione Rosso.
4° c.ma Il socio deve sentirsi parte integrante del sodalizio di cui fa parte rendendosi partecipe con fatti e con parole allo sviluppo, alla dignità, alla gloria del rione.
5° c.ma I soci si impegnano a non adire a vie legali per eventuali divergenze con la Società. Le controversie sorte tra Soci e qualsiasi organo istitutivo del Rione saranno sottoposte al giudizio della Magistratura Rionale.
CAPO I
La Magistratura rionale
ART. 17
1° c.ma La costituzione della Magistratura rionale è in riferimento al giuramento solenne di quattro Magistrati per ogni Rione avvenuta il 5 Novembre 1500 in Cattedrale, con il quale si attesta il consenso unanime del Popolo faentino nella difesa della Patria e della Libertà.
2° c.ma Libertà minacciata da Cesare Borgia detto “Il valentino” figlio di Papa Alessandro VI che, con un forte esercito mercenario spagnolo e francese al soldo del papato, aveva cinto d’assedio Faenza per farne suo feudo.
ART. 18
1° c.ma La Magistratura rionale è un organo elettivo composto da quattro soci di maggiore età ed è presieduta dal Capo Rione – primis inter pares -
2° c.ma La loro elezione avviene nei tempi e nei modi in cui si elegge il Governo rionale, restano in carico tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3° c.ma In caso di dimissioni di uno o più Magistrati si procederà a nuove elezioni per sostituire i dimissionari.
4° c.ma Le modalità decisionali in seno a tale organo vengono espresse a maggioranza dei componenti.
5° c.ma La Magistratura si riunisce ogni qualvolta si renda nece4ssario, o su richiesta di uno dei componenti.
ART. 19
   
ART. 20
1° c.ma
I compiti della Magistratura sono:
a) Revisionare la gestione amministrativa, ogni qual volta lo ritenga opportuno.
b) L’applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
c) Esprimere pareri richiesti dal Governo su questioni non previste dal presente Statuto.
d) Decidere sulle controversie o altri fatti a lei sottoposti dal Governo.
e) Essere severa tutrice della dignità del Rione al fine di mantenere alto il prestigio del Rione Rosso.
f) Nel caso in cui il Governo si renda vacante ed il Rione resti senza guida e per evitare lo smacco dell’invio del Vicario, durante il tempo reale occorrente per organizzare nuove elezioni, la Magistratura assumerà la reggenza completa e assoluta della direzione ed amministrazione del Rione, garantendo così una continuità di tutte le attività rionali; la presidenza, in tal caso, viene assunta da Magistrato che ha ottenuto maggior numero di voti.
ART. 21
1° c.ma
Qualora un socio trasgredisse a uno o più punti sottoelencati, l’organo della Magistratura provvederà motu proprio, ad applicare le sanzioni previste dall’Art. 22.
a) Morosità nel pagamento delle quote sociali e/o di quant’altro dovuto al Rione.
b) Associazione ad altro Rione Faentino.
c) Mancata ottemperanza alle norme dettate dal presente statuto.
d) Appartenenza a gruppi riconosciuti di ideologia razzista.
e) Commercio ed uso di sostanze stupefacenti illegali.
f) Atti contro la morale nei locali del Rione e fuori.
g) Riprovevole comportamento nelle attività sociali.
h) Riprovevole comportamento nelle manifestazioni agonistiche.
i) Azioni e/o parole che arrechino danno morale e/o materiale al Rione e/o al suo patrimonio.
ART. 22
1° c.ma
La Magistratura, dopo aver accertato l’effettiva trasgressione ad uno o più punti dell’Art. 21, procederà, a sua insindacabile giudizio, all’applicazione di una o più delle sanzioni sottoelencate:
a) Richiamo verbale di un Magistrato
b) Lettera di censura della Magistratura
c) Pagamento di ammenda da 1 a 10 volte la quota sociale
d) Sospensione inferiore a sei mesi
e) Sospensione superiore a sei mesi
f) Radiazione definitiva
g) A totale discrezione della Magistratura possono essere previste, nei casi particolari, sanzioni diverse da quelle elencate.
2° c.ma I danni perpetrati al patrimonio rionale vanno, al di fuori di qualsiasi sanzione applicata, rimborsati al Rione.
3° c.ma Per i punti: e, f, g comma 1° dell’Art. 21, la Magistratura dovrà applicare la radiazione definitiva.
CAPO III
Il governo del Rione
ART. 23
1° c.ma Il Governo del Rione è composto da:
1 Caporione
2 Capitani
6 Consoli
2° c.ma Viene eletto con l’eccezione del Capitano nominato dal Capo Rione, dal popolo Rionale per chiamata alle urne, tra i soci di maggiore età (18 anni), resta in carico tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
ART. 24
1° c.ma Il Governo è responsabile della direzione ed amministrazione di tutte le attività rionali ed è costituito da elementi di provata serietà, rettitudine ed integrità morale.
2° c.ma Il Governo renderà conto del proprio operato al popolo riunito in Arengo almeno una volta all’anno e, comunque, quando si renda necessario.
3° c.ma In caso di dimissioni di uno o più Consoli o del Capitano eletto dal Popolo, si procederà entro 40 giorni, alla chiamata alle urne del Popolo Rionale per eleggere, a sostituzione, i nuovi membri.
4° c.ma In caso si dimetta il Capitano eletto dal Capo rione, quest’ultimo procederà a nomina sostitutiva.
5° c.ma Le modalità decisionali, in seno al Governo, vengono espresse a maggioranza semplice e la riunione è valida con almeno 5 membri presenti.
ART. 25
1° c.ma E’ di competenza del Governo l’accettazione di nuovi soci che deve comunque avvenire con decisione unanime, dopo aver udito le eventuali motivazioni di soci non consenziente ed in caso di non accoglimento, non esplicitare le ragioni del diniego.
ART. 26
1° c.ma
Il governo dovrà tener conto che non possono essere accettati come soci coloro che:
a) Siano sotto inchiesta per atti infamanti.
b) Essendo dediti all’uso di alcoolici si comportino in modo violento.
c) Siano elementi notoriamente antisociali.
d) Facciano commercio od uso di sostanze stupefacenti illegali.
e) Appartengono notoriamente a gruppi che si ispirano ad idee di discriminazione razziale e religiosa
f) Siano già soci di altro Rione Faentino
ART. 27
1° c.ma In seno al Governo verrà nominato un Tesoriere contabile avente anche compiti di sovrintendenza di tutte le attività finanziarie rionali.
ART. 28
1° c.ma Il Responsabile della Segreteria Generale del Rione verrà nominato dal Governo anche fuori dai nominativi eletti nei vari Organi e presenzierà alle riunioni istituzionali come uditore.
2° c.ma Essendo depositario delle conoscenze di tutte le attività rionali, il Segretario Generale è tenuto alla riservatezza assoluta.
3° c.ma Poichè è di nomina del Governo, potrà sollevarlo dall’incarico in ogni momento come riaffermargli la fiducia anche in più legislature.
CAPO IV
Il Capo Rione
ART. 29
1° c.ma Il Capo Rione rappresenta il Rione in ogni sua espressione sia dal puntro di vista giuridico che istituzionale.
2° c.ma E’ il rappresentante ufficiale del Rione in seno al Consiglio die Capi Rione, ed a lui è demandato il potere decisionale in nom del Rione Rosso.
3° c.ma Ad esso è dovuto il rispetto del Popolo del Rione, costituendo la più alta autorità e figura di maggior prestigio.
4° c.ma Il Capo rione viene eletto dal Popolo chiamato alle urne, con la maggioranza dei 2/3 dei voti alla prima votazione, e, nel caso non si raggiungesse il quorum, verrà eletto con la maggioranza del 50% più uno nelle successive convocazioni.
ART. 30
1° c.ma Le dimissioni del Capo Rione comportano la caduta automatica del Governo e della sua carica in seno alla Magistratura.
2° c.ma In seguito ai fatti del precedente comma viene convocato l’Arengo del popolo al quale il Capo Rione presenterà e motiverà le proprie decisioni.
3° c.ma Una volta accettate le dimissioni da parte dell’Arengo, il Governo uscente provvederà immediatamente a convocare nuove elezioni ed espleterà anche le funzioni governative fino al subentro del nuovo Governo.
4° c.ma Il governo risultato eletto resterà in carica solo fino alla naturale scadenza del Governo dimissionario.
5° c.ma Il Consiglio uscente è tenuto a rendere edotto il nuovo Governo sulla situazione del Rione.
ART. 31
1° c.ma I due Capitani, in caso di assenza o temporanea infermità del Capo Rione, lo rappresentano in tutte le sue attribuzioni ed, a loro, è dovuto rispetto per questa carica.
2° c.ma Essi sono depositari della stima del Capo Rione e potranno svolgere incarichi di particolare fiducia, riservatezza ed importanza.
CAPO V
La direzione del Circolo
ART. 32
1° c.ma Il Rione Rosso, con lo scopo primario di richiamare più forze possibili atte al suo sviluppo, ed al fine di dare ai propri Soci momenti di svago, ricreazione e possibilità di associazionismo al di sopra di un mero egoismo personale, istituisce e gestisce un Circolo ricreativo che resta comunque, per ogni aspetto, sotto la giurisdizione del Governo.
ART. 33
1° c.ma E’ costituita la Direzione del Circolo ricreativo che è composta da un Direttore e due Coadiutori di cui uno è membro del Governo.
ART. 34
1° c.ma La Direzione viene eletta dal Popolo del Rione nei tempi e modi in cui si elegge il Governo, è formata da tre Soci di maggiore età.
2° c.ma Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3° c.ma In caso di dimissioni di uno o più membri si procederà a nuove elezioni in tempi brevi.
ART. 35
1° c.ma
I compiti di tale organo sono i seguenti:
a) Acquisiti delle derrate, bevande, o quanto altro necessiti alla autogestione del bar.
b) Manutenzione ordinaria dei locali, attrezzature ed impianti.
c) Organizzazione del personale addetto al funzionamento del Circolo ricreativo.
d) Organizzazione di tutte le attività ricreative legate alla vita del circolo.
e) Sorveglianza sul corretto comportamento dei soci.
ART. 36
1° c.ma Qualora la Direzione accetti atti compiuti nei locali del Circolo che creino in qualche modo turbamento alla vita sociale del sodalizio, invierà comunicazione alla Magistratura.
2° c.ma Tale decisione dovrà essere presa all’unanimità inviandone copia scritta, per presa visione, al Governo.
ART. 37
1° c.ma La Direzione del Circolo deve comunque fare riferimento ed eseguire le direttive del Governo per tutto ciò che esula da punti (a, b, c, d, e) dell’Art. 35 od anche relativamente ad essi qualora vi dovesse essere indecisione.
ART. 38
1° c.ma I componenti del Governo, della Magistratura e della Direzione, poiché hanno accettato incarichi impegnativi, devono porre tutto il loro zelo ad espletarli.
2° c.ma L’inadempienza e/o l’assenza continuata ed ingiustificata di un membro di uno degli Organi del Rione dà facoltà al Capo Rione di richiederne le dimissioni.
TITOLO III
Elezioni
ART. 39
1° c.ma Il Popolo del rione viene chiamato alle urne ogniqualvolta e nelle modalità previste da questo statuto.
2° c.ma Il Governo del Rione, ogni 3 anni, espletate tutte le formalità relative ai propri compiti istituzionali, indirà, entro il 31 Ottobre, nuove elezioni.
3° c.ma I Soci rionali, che desiderassero candidarsi ad una delle cariche elettive possono farlo iscrivendosi, per esteso, in liste che verranno affisse appositamente quindici giorni prima dell’inizio delle elezioni, sarà inoltre disponibile l’elenco nominativo dei Soci, consultabile e non asportabile.
4° c.ma La votazione è valida qualunque sia la percentuale dei votanti, poiché il voto è un diritto e non un dovere.
ART. 40
1° c.ma Le elezioni si svolgeranno in due turni elettorali con l’intervallo di una settimana dall’inizio del primo turno.
2° c.ma Nel primo turno verrà eletto il:
Capo rione
Nel secondo turno verranno eletti:
a) Un Capitano
b) Sei Consoli
c) Quattro Magistrati
d) Un Direttore del Circolo
e) Un Coadiutore
3° c.ma Prima dell’inizio del secondo turno di elezioni il Capo rione, neo eletto, renderà edotto il Popolo sul nome del Capitano da lui prescelto.
ART. 41
1° c.ma I seggi elettorali, sia del primo che del secondo turno, si apriranno presso il Circolo ricreativo nei giorni, nelle ore e nelle modalità stabilite dal Governo.
2° c.ma La scheda che verrà consegnata sia nel primo che nel secondo turno conterrà una preferenza unica per ognuno degli incarichi previsti dell’articolo precedente.
3° c.ma La votazione va espressa scrivendo chiaramente, e per esteso, sia il nome che il cognome del prescelto.
4° c.ma Se durante l’espressione del voto, il Socio dichiara di aver commesso un errore nella compilazione della scheda, gliene verrà consegnata una seconda, distruggendo immediatamente la prima.
ART. 42
1° c.ma Ultimate le operazioni di voto, è demandato, ai quattro Magistrati ed al Capo rione uscenti, il compito di svolgere le operazioni di scrutinio, di redigere verbale, e di distruggere le schede votate.
ART. 43
1° c.ma L’annullamento parziale della scheda è previsto solo per quelle preferenze che non dovessero essere comprensibili o esplicite, mentre restano valide le rimanenti.
2° c.ma L’annullamento totale di una scheda deve avvenire nel caso in cui:
a) Tutte le preferenze risultino incomprensibili o ambigue;
b) Il numero delle preferenze sia superiore a quello previsto nella scheda;
c) Esistono segni o abrasioni che possano portare al riconoscimento del votante.
ART. 44
1° c.ma Un candidato che venga eletto in più cariche sceglierà, a sua discrezione, a quale accedere.
2° c.ma Il posto resosi libero in conseguenza del caso di cui sopra sarà occupato dal primo dei non eletti in seno all’organismo lasciato.
3° c.ma Non può essere accettata la contemporanea nomina in seno a due o più organi previsti dal presente statuto, fatta eccezione per il Capo Rione essendo contemporaneamente della Magistratura.
ART. 45
1° c.ma Terminato lo spoglio delle schede, verranno affissi, all’Albo rionale, i risultati delle elezioni; i neo-eletti dovranno comunicare la loro accettazione entro due giorni, ed il nuovo Governo sarà effettivo immediatamente dopo.
ART. 46
1° c.ma In caso di parità, nelle elezioni del Capo rione, si procederà a nuove elezioni secondo i tempi stabiliti dalla Magistratura.
2° c.ma In caso di parità negli altri organi elettivi sarà sempre convalidata la nomina del Candidato con maggiore anzianità sociale.
TITOLO IV
Conclusioni
ART. 47
1° c.ma L’impegnarsi in ogni tempo, in una manifestazione che richieda sacrifici di ogni ordine, deve avere il proponimento di coltivare e sviluppare i migliori e più alti sentimenti di affetto verso il proprio Rione, di unire i dirigenti con quanti li hanno liberamente espressi, di formare nelle menti, nel cuore, nel fisico, i giovani, affinché sia scuola di vita, negli intenti sociali più elevati.
TITOLO V
Norme transitorie
ART. 48
1° c.ma In base all’Art. 6°, Titolo II “Ordinamento Istituzionale” del Regolamento del Niballo, il presente Statuto viene approvata nell’ordine dal:
- Governo del Rione Rosso
- Arengo del Popolo del Rione Rosso
- Consiglio degli Anziani del Comune di Faenza
Ed entrerà in vigore dalla data di approvazione di quest’ultimo organo.
ART. 49
1° c.ma Eventuali variazioni al presente Statuto si possono apportare, seguendo le stesse procedure utilizzate per l’approvazione del medesimo.
2° c.ma Nell’ambito delle norme transitorie si stabilisce che le nuove elezioni qui statuiate avvengano subito dopo l’approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio Anziani del Comune di Faenza, e comunque non oltre 28/02/1994.
3° c.ma Le prime elezioni dovranno essere gestite dal Governo in carica, allo spoglio delle schede potranno essere prescelti due Soci da un’Assemblea rionale.
TITOLO VI
Validità
ART. 50
1° c.ma Il presente Statuto abroga tutti i precendenti.
2° c.ma Approvata dal Governo del Rione il 18 maggio 1993.
3° c.ma Approvato dal Popolo del Rione il 19 novembre 1993.
4° c.ma Approvato dal Consiglio degli Anziani il 14 dicembre 1993.
 
Rione Rosso 1993